Art. 5.
(Piano generale delle infrastrutture irrigue).

      1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del proprio statuto, l'Agenzia adotta il PGI.
      2. Il PGI è adottato sulla base dei seguenti obiettivi e criteri di indirizzo:

          a) riesame generale dello stato vigente delle infrastrutture irrigue in essere, in corso di esecuzione o programmate, alla data di adozione del PGI, da amministrazioni centrali e regionali, tenendo conto, in particolare, di quanto già previsto negli specifici accordi di programma quadro stipulati in attuazione delle intese istituzionali di programma intervenute tra Governo e regioni interessate;

          b) analisi delle prospettive future in materia di utilizzo delle risorse idriche derivanti: dagli indirizzi della Politica agricola comune; dagli atti di pianificazione delle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale; dai processi di assorbimento delle produzioni agricole e zootecniche da parte del mercato interno e dei mercati esteri; da regolamentazioni comunitarie di settore già vigenti o risultanti da proposte normative all'esame delle istituzioni europee. Tali analisi sono svolte anche avvalendosi della collaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nonché, ove ritenuto opportuno, di università, di enti di ricerca e di esperti operanti nel settore. Nelle analisi è data preferenza ai sistemi che prevedono, nell'ambito degli schemi irrigui, la possibilità della produzione idroelettrica;

          c) analisi degli atti di pianificazione e programmatici delle regioni riguardanti i settori dell'irrigazione e dell'uso del suolo, nonché degli eventuali piani e programmi già elaborati da parte dei consorzi di bonifica e di irrigazione;

 

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          d) individuazione, su scala nazionale, interregionale e regionale, degli interventi infrastrutturali, da convalidare anche mediante una adeguata analisi economica e finanziaria dei costi e dei benefìci connessi, per soddisfare le esigenze irrigue, determinati sulla base di precedenti analisi con particolare riguardo al riutilizzzo delle acque reflue;

          e) predisposizione di un programma temporale degli interventi di cui alla lettera d), articolato per piani triennali ed elenchi annuali di attuazione, con specificazione delle necessarie risorse finanziarie globali, individuando le possibilità di ricorso a differenti fonti, comprese quelle comunitarie e quelle provenienti da soggetti privati;

          f) previsione e specificazione delle modalità di aggiornamento del PGI, secondo cadenza triennale, delle attività di monitoraggio dello stesso PGI e della valutazione ex post degli interventi;

          g) previsione, di intesa con le regioni, di specifici piani di manutenzione delle opere del PGI in conformità agli indirizzi espressi dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

      3. Lo schema del PGI di cui al comma 1 è trasmesso alla Commissione consultiva istituita ai sensi del comma 4 affinché su di esso sia espresso, entro novanta giorni dalla data di trasmissione, il parere vincolante della stessa Commissione; decorso tale termine, il PGI è adottato anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere della Commissione consultiva scada nei novanta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di centottanta giorni.
      4. Entro quindici giorni dalla data di approvazione dello statuto dell'Agenzia è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la Commissione consultiva della programmazione, con il

 

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compito di esprimere il parere vincolante sullo schema del PGI, composta da:

          a) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture, un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, ognuno dei quali designati dai rispettivi Ministri;

          b) un rappresentante per ciascuna delle regioni indicate dal comma 2 dell'articolo 3;

          c) un rappresentante dell'Associazione nazionale bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari.

      5. Qualora entro il termine previsto dal comma 4 non risultino insediati tutti i membri, la Commissione consultiva della programmazione può, comunque, espletare la propria attività a condizione che sia insediata almeno la metà dei componenti. I componenti della Commissione durano in carica tre anni.
      6. L'Agenzia, entro venti giorni dalla data della relativa adozione, trasmette il PGI al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il quale, entro quattro mesi dalla data di ricezione, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, lo inoltra per l'approvazione al CIPE, proponendo altresì l'approvazione del finanziamento per l'attuazione del primo piano triennale di interventi.
      7. Le procedure di approvazione previste dal presente articolo si applicano anche per apportare eventuali modifiche al PGI richieste ai sensi del comma 6, nonché per effettuare gli aggiornamenti periodici e le modificazioni che si rendano necessari durante il periodo di esecuzione dello stesso Piano.
      8. L'approvazione da parte del CIPE del PGI e del piano triennale di cui al comma 6 comporta l'obbligo di destinare esclusivamente ad interventi previsti nel PGI eventuali risorse finanziarie di provenienza pubblica disposte per finalità irrigue a carattere non localistico.

 

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